I Commissione - Resoconto di martedì 12 aprile 2005
Pag. 9
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 15 marzo 2005.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente di avere svolto, insieme al Sottosegretario Mantovano, gli opportuni approfondimenti in ordine ai profili problematici emersi nel corso dell'esame degli emendamenti con riferimento alla portata normativa dell'articolo 1 del testo. A tale proposito preannuncia l'intenzione di presentare, in occasione della prossima seduta, taluni emendamenti, predisposti d'intesa con il rappresentante del Governo, volti precipuamente a superare le obiezioni sollevate da alcuni deputati con particolare riguardo alle attività che possono essere espletate dagli istituti di vigilanza privata e dagli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento in titolo.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO tiene a precisare che gli emendamenti di cui il relatore ha preannunciato la presentazione sono finalizzati, in primo luogo, a corrispondere all'esigenza manifestata da alcuni componenti della Commissione di una più accurata messa a fuoco dei servizi di sicurezza sussidiaria esperibili mediante istituti di vigilanza e guardie giurate rispetto a quelli attribuibili ad «altri operatori». A tale proposito, una prima proposta emendativa dovrebbe essere volta a precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera g), che tra le attività di sicurezza svolte a mezzo di guardie giurate rientrano anche i servizi di vigilanza effettuati, in occasione di spettacoli o trattenimenti, a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori e non della «pubblica incolumità», formula quest'ultima ritenuta equivoca rispetto all'effettiva finalità di vigilanza sull'incolumità di singoli artisti. Una seconda proposta emendativa sarebbe volta a modificare la lettera b) del comma 4 dello stesso articolo 1, nel senso di escludere dall'ambito delle attività che possono essere svolte da soggetti diversi dalle guardie giurate quelle riferibili alla custodia di immobili residenziali, al precipuo fine di chiarire che non costituisce oggetto della nuova disciplina l'attività di portierato in immobili residenziali, rimanendo quindi confermata con riferimento ad essa la liberalizzazione disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 340 del 2000, ai sensi del quale è stata infatti soppressa la previsione dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Una ulteriore modifica, infine, dovrebbe essere volta a rimodulare l'ambito di incidenza
Pag. 12
del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 1, circoscrivendolo solo all'eventuale indicazione di nuove attività di sicurezza sussidiaria rispetto a quelle previste dalla legge ed escludendo pertanto che sia rimessa a tale fonte secondaria l'individuazione delle attività di sicurezza sussidiaria che debbono essere svolte a mezzo di guardie giurate e di quelle che possono essere espletate impiegando altri operatori.
Marcella LUCIDI (DS-U), riservandosi di approfondire la portata delle proposte emendative preannunciate dal relatore e dal rappresentante del Governo, rileva come nel dibattito in corso non si possa prescindere dalla circostanza che la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 3 aprile 2002, alla quale il Governo italiano risulta avere risposto con nota del 6 giugno 2002, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento sulle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza privata. Tenuto conto che in data 14 dicembre 2004 la Commissione europea avrebbe trasmesso al Governo italiano un parere motivato nel quale sarebbero esposti nel dettaglio i motivi di contestazione, chiede al rappresentante del Governo di rendere disponibile ai componenti della Commissione l'intera documentazione riferita alla procedura avviata in sede europea. Nel precisare che, a quanto risulta, tra i motivi alla base della procedura di infrazione nei confronti del nostro paese vi sarebbe la mancata liberalizzazione del settore della vigilanza privata, in violazione della normativa comunitaria, paventa il rischio che anche il provvedimento attualmente all'esame della Commissione, nella misura in cui prevede vincoli amministrativi all'esercizio della predetta attività, possa essere oggetto di ulteriori censure in sede europea.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO riconosce la rilevanza della questione introdotta dal deputato Lucidi ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in materia di vigilanza privata e, nell'assicurare che, in occasione della prossima seduta, si farà carico di trasmettere alla Commissione la documentazione richiesta, tiene a precisare che in sede europea si confrontano una linea di pensiero che include tout court la sicurezza sussidiaria nell'ambito dei servizi per i quali vale il principio della libertà di circolazione e un'altra posizione, fatta propria dal Governo italiano, in forza della quale tale attività, pur se qualificabile astrattamente come «attività di servizio», è connotata anche da altri elementi, quali la disponibilità di armi, la tutela dei beni e, in alcuni casi, anche delle persone, che giustificano l'adozione di una disciplina differenziata. Ed è appunto per rispondere a tale esigenza che il testo all'esame della Commissione riconosce alle attività di vigilanza privata un rilievo parzialmente pubblicistico; rileva infine che una rapida approvazione del provvedimento in titolo rappresenterebbe la via migliore per evitare l'insorgere di conseguenze negative a carico delle imprese italiane operanti nel settore, derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
Graziella MASCIA (RC) nel ringraziare il deputato Lucidi per aver sollevato una questione di così evidente rilievo ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento e nel ritenere assolutamente necessaria la trasmissione della relativa documentazione da parte del Governo, ritiene tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto essere tempestivamente informata dell'insorgere della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e dello scambio di note posto in essere dal Governo italiano.
Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'impegno assunto in tal senso dal rappresentante del Governo, auspica che in occasione della prossima seduta la documentazione relativa alla procedura di infrazione possa essere messa a disposizione dei componenti della Commissione. Rinvio alla prossima seduta
CentroStudiSicurezza alle ore 12:59
|
commenti (popup)