Controlli a tappeto sul lungomare, di notte, per combattere la microcriminalità e il supporto delle guardie private inizia a dare i primi risultati.
Erano circa le 3 dell'altra notte quando quattro giovani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare una canoa sul lungomare aligheiri, all'altezza dei Bagni 73-74. I vigilantes dell'agenzia privata "TaPe security", insospettiti da uno strano movimento mentre perlustravano il tratto centrale del lungomare senigalliese, sono scesi lungo la battigia cogliendo sul fatto alcuni ragazzi intenti a rubare una canoa. All'arrivo degli agenti, i ragazzi hanno tentato di darsi alla fuga ma uno di loro è stato bloccato. Si tratta di un 23enne senigalliese mentre le forze dell'ordine sono impegnate nell'identificazione degli altri tre coetanei del ragazzo. Per tutti e quattro scatterà la denuncia a piede libero per furto.
martedì, 28 giugno 2005
lunedì, 27 giugno 2005
Parigi, 26 giugno 2005
Pirati al cinema! Le Monde lancia l'allarme su un fenomeno dilagante anche oltralpe: ormai l'industria cinematografica non sa come arginare il download dei film da Internet e le copie pirata.
Se qualche anno fa il problema per i francesi erano le sovvenzioni al cinema "creativo" di casa, ora è chiaro che non ci sono strumenti per frenare l'esercito di chi si gode i film in anticipo e gratis. Addirittura un milione e mezzo di francesi hanno gia' visto il terzo episodio della saga di George Lucas 'Guerre stellari' scaricandolo dal web prima dell'uscita in prima visione al cinema. Tutto gratis, tutto in anticipo e senza rischi. 'Mr e Mrs Smith' con la coppia del momento - Brad Pitt e Angelina Jolie - ma anche l'ultimo Tim Burton sono gia' nelle case di centinaia di migliaia di appassionati francesi.
La ragione, ammette Le Monde, sono i prezzi proibitivi di cinema e Dvd per i ragazzi fra i 15 e i 24 anni. La nuova tendenza si sviluppa a velocita' vorticosa e, quel che è peggio per l'industria cinematografica, sta diventando una cultura. La spinta decisiva e' arrivata negli ultimi due anni, con l'accesso ad Internet in banda larga, che rende possibile scaricare files un tempo inaccessibili per la loro grandezza. Il Centro nazionale di cinematografia, un tempio della protezione del cinema in Francia, ha contato in 3 milioni i francesi che nel solo mese di maggio hanno scaricato pellicole in casa, per un totale di 31 milioni di film in 30 giorni.
All'ultimo festival di Annecy, i produttori della Pixar hanno impiegato quattro guardie giurate dotate di occhiali a infrarossi in sala, durante l'anteprima di 'Madagascar', per evitare che qualcuno riprendesse le immagini con una telecamera dalla platea. Mancano, peraltro, cifre sull'impatto negativo che il nuovo fenomeno avrebbe sul mercato vero e proprio delle entrate nelle sale cinematografiche. Di certo, il settore delle vendite di DVD è investito in pieno.
Il downloading colpisce direttamente soprattutto l'industria delle superproduzioni hollywoodiane, ma anche il cinema d'autore francese ne risente non poco: per essere finanziate, infatti, le pellicole "creative" devono ricorrere al 'Fondo di sostegno', alimentato a sua volta in gran parte dal botteghino dei film di cassetta americani.
venerdì, 24 giugno 2005
Con la moto contro una jeep. Muore 29enne romano
LASTRA A SIGNA (FIRENZE) - Un'altra giovane vittima sulle strade dell'hinterland fiorentino. Dopo l'incidente mortale avvenuto domenica notte, a Signa, nel quale ha perso la vita una ragazza pratese di 20 anni, ieri un altro terribile sinistro è avvenuto a Lastra a Signa, a pochi chilometri di distanza.
Anche in questo caso, sull'asfalto è rimasto un giovane, Andrea Fulchini, 29 anni, nato a Roma, ma da alcuni anni arrivato a Signa per lavorare come guardia giurata. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 di ieri, probabilmente poco dopo l'uscita dell'uomo dal posto di lavoro. Andrea Fulchini stava percorrendo via Livornese sulla propria moto, una Ducati di grossa cilindrata. Arrivato davanti all'edificio della Asl (ex Alfa Columbus) si è però trovato davanti una jeep che dal parcheggio della struttura sanitaria si stava immettendo sulla strada.
La dinamica dell'incidente, con le relative responsabilità dei due veicoli coinvolti, resta ancora tutta da accertare. Ma sta di fatto che il motociclista non è riuscito a frenare in tempo, né ad evitare l'auto. E' andato quindi a schiantarsi a forte velocità sul retro della jeep. La violenza dell'urto gli ha fatto perdere il controllo della moto e lo ha catapultato a diversi metri di distanza. Quando i soccorritori della Pubblica assistenza di Signa sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano disperate. A causa del violento urto, l'uomo ha infatti subito un grave trauma alla testa e al torace con grosse emorragie interne ed esterne. Qualsiasi tentativo di rianimarlo si è dimostrato subito inutile e ai soccorritori non è rimasto altro da fare che chiamare il mezzo per recupero salma della Misericordia di Lastra a Signa. Su disposizione del magistrato, il corpo è stato portato a medicina legale, dove verranno effettuati gli accertamenti previsti in questi casi.
Illeso invece il conducente della jeep. Un incidente che, pur con una componente di casualità, sottolinea ancora una volta il livello di saturazione al quale è arrivato il traffico locale. Via Roma a Signa e via Livornese a Lastra a Signa sono ormai quotidianamente protagoniste di ingorghi e rallentamenti, se non di piccoli e grandi incidenti.
Lisa Ciardi
Tentato furto a Romano, ai danni del bar La Sosta. Questa volta, però, una guardia giurata ingaggiata dal proprietario del bar, che era già stato preso di mira dai ladri, l'ultima volta all'inizio di maggio, ha messo in fuga i malviventi che avevano già distrutto a colpi di spranga un vetro della porta d'ingresso del bar. La guardia li ha affrontati e costretti alla fuga dopo una colluttazione.
Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3,30, in via del Commercio, nella zona a ovest del centro di Romano, dove si trovano uffici, esercizi commerciali e diverse abitazioni. Dopo l'orario di chiusura del bar, G.B.F. guardia giurata quarantunenne di Verdello, ha iniziato il suo lavoro sistemandosi in un punto defilato del bar. Tutto sembrava tranquillo, quando improvvisamente sono comparsi due individui che dopo un breve appostamento dinanzi all'entrata, hanno iniziato a colpire con una spranga il vetro inferiore della porta laterale a quella d'ingresso. La guardia giurata ha lanciato l'allarme ai carabinieri del Radiomobile di Treviglio ed è quindi uscito dal locale, affrontando a viso aperto i due giovani, colti di sorpresa dalla sua presenza e dalla sua reazione. Una breve ma intensa colluttazione ha indotto i ladri a scappare a piedi senza bottino. Immediato l'arrivo dei carabinieri, ma ormai i malviventi avevan fatto perdere le tracce. La guardia giurata ha poi dovuto farsi medicare al pronto soccorso del Policlinico di Zingonia.
giovedì, 23 giugno 2005
L'uomo era in compagnia di altre tre persone che si sono dileguate.
Grosseto 22/06/05: Erano le 23.30 del 19 di giugno quando un agente di vigilanza ha visto 3 uomini scavalcare un muretto nei pressi del cimitero di Sterpeto. L'uomo, sapendo di alcuni furti in altrettanti negozi, si è diretto verso i 3 ed è riuscito a trattenerne uno, G.B., 56 anni, residente a Grosseto, già destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale che gli imponeva di non uscire la sera.
La polizia, avvertita dall'agente di vigilanza, ha trovato accanto al muretto attrezzi atti allo scasso, delle cesoie, e della schiuma da barba, che serve per mettere fuori uso le sirene degli allarmi. Vicino anche una 500 vecchio tipo, a cui era stata forzata la serratura e manomessa l'accensione. L'auto è poi risultata rubata ad un cittadino grossetano che, trovandosi in vacanza, non si era accorto del furto. L'uomo era entrato in un negozio di fiori e aveva rubato 500 euro che però non sono stati rinvenuti addosso all'arrestato. Ancora in corso le indagini per individuare i due complici.
Ieri è giunta la convalida dell'arresto e l'avvocato ha chiesto i termini a difesa per studiare il caso. L'uomo si trova tutt'ora presso il carcere di Livorno.
mercoledì, 22 giugno 2005
I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
Pag. 13
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
Pag. 13
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
Pag. 13
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
martedì, 21 giugno 2005
La proposta di legge della sinistra e' improponibile. Proprio per questo la metteremo a confronto con la nostra, l'unica degna di nota e che cambierebbe realmente il settore.
I Commissione - Martedì 14 giugno 2005
ALLEGATO 3
Disciplina degli istituti di vigilanza privata. C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE
ART. 4.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dipendente o comunque impiegato con le seguenti: impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione.
4. 100.Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio, e dalle prescrizioni dell'autorità. In mancanza l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal Prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 7, o da specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, di quelli delle organizzazioni sindacali del personale interessato e dalle Associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurarne, per quanto possibile, l'uniformità a livello nazionale. Il decreto dovrà comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascun'ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
4. 15 (nuova formulazione) Relatore.
ART. 5.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: fermo restando che la presenza nel territorio di un istituto o gruppi di istituti partecipanti o controllati da una medesima società o impresa non può superare il 30 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese, individuate, su base regionale o interregionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le attività produttive, che nessun istituto o gruppo di istituti controllati da una medesima società o impresa può impiegare, nella provincia in cui opera, un numero di
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guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore ad un terzo delle forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza della stessa provincia e che deve essere comunque assicurata, in ciascuna provincia la pluralità dell'offerta».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 2, sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge possono essere inoltre negate quando sia presente nel territorio un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
5. 10 (nuova formulazione) Relatore.
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione Europea).
1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, la licenza può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:
a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;
b) le autorità dello stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2 è determinato tenendo conto di quella versata nello Stato di stabilimento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti amministrativi con le competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea».
5. 0100.Relatore.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove acquisito il nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
Conseguentemente, al medesimo articolo 6, sopprimere il comma 4.
6. 1.Schmidt (nuova formulazione proposta dal relatore).
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ART. 7.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. 100.Relatore.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Osservatorio regionale).
1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali, con il compito di:
a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;
b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;
c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministero dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della Regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al precedente comma:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.
3. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della regione e rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate. Il prefetto del capoluogo di regione, d'intesa con il presidente della Corte di appello e con il procuratore generale della Repubblica competenti, può invitare alle riunioni dell'osservatorio componenti dell'ordine giudiziario.
4. Ai componenti dell'osservatorio non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
7. 01 Lucidi (ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore).
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Registro professionale).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
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c) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
c-bis) dei direttori e degli institori delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti;
d) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
d-bis) degli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;
e) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
f) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
f-bis) dei titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza;
g) delle guardie giurate adibite al trasporto valori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c), con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quelli di cui agli articoli 18, comma, e 24, comma 1;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a).
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o regolamento che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali ed al registro delle imprese.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico delle imprese.
8. 13.Relatore (ulteriore nuova formulazione).
ART. 9.
All'articolo 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nella
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licenza, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto valori, per quelle di vigilanza a cantieri o altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo e non sussistano particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.
9. 100.Relatore.
ART. 10.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste ad esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
10. 100.Relatore.
ART. 11.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
11. 100.Relatore.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
Conseguentemente:
a) all'articolo 22, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di
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una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) all'articolo 24, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
12. 100.Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e custodia a norma delle disposizioni vigenti in altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
12. 102.Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse.
12. 101.Relatore.
ART. 13.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione nell'albo provinciale di cui all'articolo 12. Il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, richiesti anche per il rilascio della licenza di porto di pistola, è accertato da apposite commissioni mediche, sostituite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza permanente di cui al comma 1, osservati i criteri tecnici generali e la periodicità degli accertamenti definiti con il medesimo decreto.
13. 100.Relatore.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Sospensione e cessazione della qualifica di guardia giurata).
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nei registri di cui agli articoli 8 e 12 nei quali l'interessato risulta iscritto.
2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei
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requisiti di cui all'articolo 12, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dai registri di cui agli articoli 8 e 12, che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
5. Nessuno può assumere guardie giurate che non siano iscritte nei registri di cui agli articoli 8 e 12.
14. 100.Relatore.
La seduta comincia alle 14.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2005.
Carlo LEONI (DS-U) rappresenta l'esigenza che nella seduta odierna non si prosegua nell'esame del provvedimento, atteso che, pur apprezzando le finalità che hanno condotto, nella seduta di ieri, il relatore a presentare nuovi emendamenti e proposte di riformulazione, il suo gruppo ritiene opportuno procedere ad un loro approfondimento, che potrebbe condurre anche alla presentazione di eventuali subemendamenti.
Donato BRUNO, presidente, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Leoni di non proseguire nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 16.15.
Milano, 20 giugno
Una guardia giurata è stata rapinata questa mattina intorno alle 6.30 in via Marescalchi 9 a Milano.
Giancarlo A., 55 anni, stava rientrando a casa quando è stato aggredito alle spalle da tre uomini. I malviventi gli hanno portato via la pistola calibro 765, soldi e bancomat, poi sono fuggiti a bordo di un'utilitaria di colore blu.
domenica, 19 giugno 2005
I Civis di Rimini sventano due furti a Viserba Monte. Giovedì notte le guardie giurate sono intervenute alle 23 per un allarme all'autodemolizione Casadei, in via San Martino in Riparotta. I ladri stavano portando via un navigatore satellitare e altri oggetti, ma hanno dovuto desistere. Ci hanno riprovato più volte nella notte, ma i Civis sono sempre intervenuti in tempo.
Alle 23 é scattato inoltre l'allarme al Circolo Tennis Viserba, dove i ladri, dopo avere forzato un cancello e una finestra, avevano cercato inultilmente di manomettere il sistema d'allarme per raggiungere la cassa del bar.
Angelo N. s'era addormentato ''interrompendo il servizio di vigilanza''
La Suprema Corte ha reso definitiva la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione nei confronti di una guardia giurata
Roma, 18 giu. (Adnkronos/Ign) - Chi fa la 'pennichella' sul lavoro rischia addirittura il carcere. A dare valore tutt'altro che rigenerante alla siesta in ufficio (come invece accade negli Usa) è la Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione, convertita in multa per il reato di 'interruzione di pubblico servizio', nei confronti di una guardia giurata, Angelo N., che si era ''addormentato durante le ore di lavoro interrompendo il servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta''. Per la Suprema Corte, abbandonarsi alla siesta sul lavoro è un comportamento così grave da rendere legittimo non solo il licenziamento del dipendente, ma anche una condanna penale che imbocca la strada della reclusione.
Per essersi addormentato nel '98 mentre era in servizio al Palazzo di Giustizia nisseno, Angelo N. era stato appunto condannato a un mese e dieci giorni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, dalla Corte d'appello di Caltanissetta (novembre 2004), che tramutava la detenzione in una ''multa con rateizzazione del pagamento dell'importo''. Invano la guardia giurata ha protestato in Cassazione.
La Sesta sezione penale (sentenza 22423), rendendo definitiva la condanna inflittagli, ha osservato che la condanna penale è scattata legittimamente nei suoi confronti in quanto, addormentandosi, il vigilantes non ha interrotto solo la ''vigilanza sull'immobile, ma anche su strutture, suppellettili e quanto in esse contenuto''. Mansioni volte ad ''assicurare, attraverso un'opera di attenta e 'vigile' vigilanza (''tutt'altro che tale nella specie'', annotano gli 'ermellini') non solo la funzionalità del servizio giudiziario, ma anche la sicurezza degli addetti''. La guardia giurata dovrà versare anche mille euro alla cassa delle ammende.
PRESENTAZIONE






