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L' Associazione Centro Studi Sicurezza sezione Guardie Giurate è stata fondata formalmente nel 2001 da un gruppo di guardie giurate. Tra gli obiettivi primari, la volontà di riscattare una categoria lavorativa che da anni versa in condizioni disagiate grazie alla noncuranza delle Istituzioni e di alcune sigle sindacali.

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sabato, 30 luglio 2005

FOGGIA:ASSALTO AD AUTO PORTAVALORI

Inseguimento e sparatoria sulla statale

Tre rapinatori hanno assaltato un'auto portavalori che stava viaggiando sulla statale 16 nei pressi di Borgo Incoronata a Foggia. L'auto, che doveva consegnare fondi a filiali di banca a Cerignola e Stornara, è stata avvicinata e speronata da un'Alfa 33, che ha costretto la guardia giurata ad accostare. I tre banditi, hanno sparato a scopo intimidatorio colpi di fucile e sono poi fuggiti con 100.000 euro di bottino. La guardia giurata della società Sos alla guida dell'auto portavalori, una Fiat Punto non blindata, è stato costretto a fermarsi. Due dei tre rapinatori che erano a bordo dell'Alfa sono poi scesi a volto scoperto. Uno di loro ha sparato un colpo di fucile contro uno sportello anteriore della Punto. L'assalto è stato messo a segno all' altezza del Santuario dell'Incoronata, a circa 10 chilometri da Foggia. Non appena il vigilante si è fermato, è stato prelevato dalla vettura e picchiato selvaggiamente dai tre banditi che gli hanno sottratto il plico con i circa 100 mila euro destinato a due istituti di credito del foggiano. I banditi sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano gli agenti della squadra mobile di Foggia.


CentroStudiSicurezza alle ore 08:44
fatti di cronaca, assalti a portavalori | commenti | commenti (popup)

venerdì, 29 luglio 2005

SONO APERTE LE NUOVE ISCRIZIONI

Da settembre saranno aperte le nuove iscrizioni al Centro Studi Sicurezza, al solo costo di 20€ annuali. Potrete essere costantemente informati, per essere costantemente dalla parte delle guardie giurate, dei cittadini e delle forze dell'ordine. Centro Studi Sicurezza.

CentroStudiSicurezza alle ore 17:15
avvisi | commenti | commenti (popup)
ARABI SORPRESI A SPIARE NELLA SEDE DELLA MARINA A MOTTOLA

Mottola, Pianella alle sedi della Marina del comando sommergibili di Maristasom alla nuova base di Chiapparano che nel prossimo futuro ospiterà la portaerei Einaudi, fino alla sede di Maridipart a Taranto.
Sul giallo dei due arabi sorpresi a curiosare intorno ad uno dei più potenti radar italiani dell'aviazione civile, al momento non è dato saperne di più. L'Sos è solo l'ultimo della serie, anche se è considerato il più serio dei tanti che quotidianamente finiscono sulle scrivanie degli alti vertici dell'Enav e dell'Enac.Altre segnalazioni di allerta intorno ad aeroporti, centri-radar e postazioni di telecomunicazioni, riportano episodi di minor spessore. Alle valigie abbandonate, dimenticate, o perdute fra un volo e l'altro, allo scalo internazionale di Fiumicino in un recente passato sono stati segnalati alcuni «fotografi» inizialmente considerati sospetti, notati nelle adiacenze della torre di controllo dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci. L'obiettivo della loro macchina fotografica era puntato proprio sulla torre e sulle immediate vicinanze.L'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio, verificando l'identità degli incauti «fotografi» ed evitando così il diffondersi di finte notizie che avrebbero potuto alimentare psicosi e paura.

CentroStudiSicurezza alle ore 16:57
fatti di cronaca | commenti | commenti (popup)
FOTOGRAFANO AI CENTRO RADAR E POI SFUGGONO AI VIGILANTES

Roma - Due stranieri, molto probabilmente due arabi. Nella relazione di servizio degli addetti alla vigilanza dell'importantissimo centro-radar di Monte Orimini, in provincia di Taranto, si dà questa descrizione dei personaggi sospetti visti armeggiare intorno alla più delicata struttura «visiva» del centro-sud Italia con appendici di controllo del traffico aereo fino all'isola di Malta. Due ragazzi sulla trentina sorpresi a prendere le misure, a perlustrare i dintorni del complesso di telecomunicazioni,a fotografare il perimetro e l'interno del sito off-limits, eppoi a scappare riuscendo a seminare la pattuglia della vigilanza.
L'Enav (ente nazionale di assistenza al volo) che ha sotto tutela la struttura, non conferma e non smentisce la circostanza oggetto di circolari urgenti e specifici accertamenti scattati il 18 luglio, allorché la pattuglia di ronda alla stazione-radar si è insospettita notando la coppia muoversi con circospezione in un luogo assolutamente poco frequentato, anche se non distante da altri siti particolarmente a rischio,quali gli impianti di Martina Franca, sede del 3° Roc (Regional Operation Center).
In poche ore l'allarme lanciato dal centro-radar di Monte Ormini ha fatto il giro della penisola ed ha interessato tutte le strutture di sicurezza, civili e militari, oltre alle due agenzie di intelligence, Sismi e Sisde. Comunicazioni mirate sono state girate agli obiettivi militari pugliesi più vicini: dall'impianto di Monte Redentore al deposito di munizioni di San Giorgio Jonico, dai centri Tlc di Monteparano.

CentroStudiSicurezza alle ore 16:54
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RIVERGARO, ACCORDO COMUNE-IVRI PRONTI ALTRI VIGILANTES

Rivergaro, pronti altri vigilantes
Accordo Comune-Ivri. «Ma occorre anche l'adesione dei privati»


RIVERGARO - E' allo studio del Comune di Rivergaro e dell'Ivri, l'Istituto di vigilanza riuniti d'Italia, il lancio di un nuovo progetto per la sicurezza nella zona. Ad oggi solo alcune zone del territorio di Rivergaro usufruiscono del servizio di pattuglia dell'Ivri. L'obiettivo primario dell'iniziativa presentata ieri è estendere la sorveglianza notturna a tutta questa zona della Valtrebbia per incrementare la sicurezza e rispondere alle esigenze espresse dagli abitanti. Fino a fine agosto il Comune di Rivergaro e l'istituto di vigilanza raccoglieranno le adesioni dei residenti al fine di valutare se vi siano le condizioni adatte ad avviare il progetto. Questo prevede inizialmente la sorveglianza notturna e, nel lungo periodo, il progressivo innalzamento del livello di sicurezza su tutto il territorio comunale.
Il progetto sicurezza è stato presentato ieri in municipio dal sindaco Pietro Martini e dai funzionari dell'Ivri Giampaolo Zilocchi e Massimiliano Bengalli . «Con quest'iniziativa - ha dichiarato il primo cittadino - vogliamo tenere fede alla promessa di maggiore sicurezza fatta durante la scorsa campagna elettorale. Nel nostro comune operano guardie giurate, i Vigili comunali e abbiamo la fortuna di avere una stazione dei Carabinieri: l'intenzione è proporre ai cittadini un ulteriore servizio che, operando in sinergia con le altre forze dell'ordine, possa prevenire qualsiasi forma di reato». Il progetto sicurezza nasce, oltre che dalla volontà politica dell'amministrazione, anche dalle richieste di alcuni cittadini. Rivergaro non ha mai usufruito del servizio proposto dall'Istituto di vigilanza, ma alcune persone del capoluogo e delle frazioni limitrofe hanno espresso l'esigenza di maggiore sicurezza: all'inizio di luglio l'Ivri ha iniziato un pattugliamento notturno di tali zone. Adesso l'intenzione del Comune e dello stesso istituto è andare oltre, estendendo il servizio a tutto il territorio: «Questo tipo di progetto è già stato sperimentato con successo nei Comuni della Valluretta, a Pontedellolio, a Castelvetro - sottolineano Zilocchi e Bengalli - all'inizio si tratta di pattugliare la zona e fare da deterrenza, ma nel lungo periodo si vuole costantemente aumentare il livello della sicurezza, operando in accordo con le altre forze dell'ordine». Ora il primo obiettivo del Comune e dell'Ivri è informare gli abitanti del progetto. «La sicurezza - dicono i funzionari dell'istituto di vigilanza - si costruisce tutti insieme: oltre a quello del Comune, che non può sobbarcarsi l'intero servizio, è necessario capire quale sia l'interesse di tutti i cittadini di Rivergaro». Fino alla fine di agosto, il Comune di Rivergaro e l'Ivri raccoglieranno le adesioni dei privati, per poi valutare se vi siano le condizioni sufficienti a far partire il progetto.

Matteo Merli

CentroStudiSicurezza alle ore 16:52
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BLOCCANO IL TRENO E SCAPPANO A PIEDI

FIORENZUOLA - Alla vista del capotreno se la danno a gambe e azionano il freno d'emergenza. Ma una volta scesi precipitosamente dal convoglio, per due dei tre fuggitivi non c'è stato scampo. Bloccati dai metronotte nella zona industriale di Fiorenzuola, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. «Non avevamo il biglietto», è stata l'unica giustificazione che hanno saputo dare. In realtà i due, un tunisino di 18 anni e un algerino di 37 anni presenti illegalmente in Italia, erano già stati colpiti da un ordine di espulsione. Stamattina saranno processati per direttissima in tribunale a Piacenza per violazione della legge Bossi Fini. Per la fermata fuori programma pende sul loro capo una sanzione di 500 euro.
I tre stranieri attorno alle cinque di ieri mattina si trovavano a bordo dell'Espresso 500 partito da Bari alle 19.50 della sera precedente e diretto a Torino. Alla vista del capotreno si sono allontanati di corsa in un'altra carrozza e hanno azionato il freno di emergenza. Appena il convoglio si è arrestato, nei paraggi della zona industriale di Fiorenzuola, se la sono svignata a gambe lontano dai binari. Il caposervizio del treno ha dato immediatamente l'allarme alle forze di polizia. Nelle ricerche sono stati subito mobilitati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola e tre pattuglie di guardie giurate dell'Ivri che erano in servizio nella zona. Attorno alle 5 e 30 i metronotte hanno notato due individui la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dal capotreno. Si trovavano in via Di Vittorio, in prossimità di via Miglioli e di via Gobetti. Gli agenti dell'Ivri li hanno bloccati chiedendo l'intervento dei carabinieri che li hanno accompagnati in caserma e identificati. Il tunisino è risultato sottoposto ad un ordine di espulsione del questore di Lodi nel giugno scorso mentre l'algerino aveva subito un analogo provvedimento nel mese di marzo da parte del questore di Piacenza. Stamattina compariranno in tribunale per rispondere dell'accusa di violazione delle leggi sull'immigrazione.

CentroStudiSicurezza alle ore 16:49
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EX GUARDIA GIURATA LANCIA MINACCE VERBALI: I CARABINIERI GLI SEQUESTRANO LA PISTOLA

Lunedì 25 luglio 2005 - 17.04
Ex guardia giurata varesina minaccia verbalmente condomino: i Carabinieri gli sequestrano la pistola

Minaccia verbalmente un condomino: scatta la denuncia da parte dei carabinieri. È accaduto ieri mattina a Varese, quando un’ex guardia giurata di 65 anni si è recata al bar frequentato dal vicino di casa dicendogli che sarebbe tornato con la pistola che aveva in dotazione. I Carabinieri della Compagnia di Varese, avvertiti subito dal barista, hanno effettuato quindi una perquisizione a casa dell’uomo, sequestrandogli la Beretta detenuta regolarmente. Non era la prima volta che i due condomini litigavano: in precedenza avevano infatti avuto una accesa discussione legata all’installazione di antenne sul tetto dello stabile in cui vivono.

Matteo Temporin

CentroStudiSicurezza alle ore 16:46
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giovedì, 28 luglio 2005

DAL PARLAMENTO

Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato C. 301 Lucidi e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio MEREU (UDC), relatore, segnala che il provvedimento in esame disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto con i beni vigilati. Non essendovi profili di interesse per quanto concerne la competenza della VIII Commissione, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, rileva l'opportunità di comprendere le ragioni per le quali il provvedimento in esame è stato trasmesso alla VIII Commissione per l'espressione del parere.


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Antonio MEREU (UDC), relatore, rileva che il provvedimento è stato inviato dalla Commissione di merito, per l'espressione del parere, in quanto talune proposte di legge abbinate contenevano disposizioni in materia di vigilanza venatoria; osserva, tuttavia, che tali disposizioni non si riscontrano nel testo unificato oggi all'esame della VIII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

Martedì 26 luglio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 301 Lucidi ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali), il 13 luglio scorso, al termine di lungo iter che ha avuto inizio il 5 dicembre del 2002. in proposito, rileva come lo stesso sia il risultato di un lungo lavoro, che ha visto confluire, in un unico testo, le disposizioni recate da molteplici proposte di legge di iniziativa parlamentare e da un disegno di legge di iniziativa governativa.
Rileva quindi che finalità perseguita dal provvedimento, è quella di introdurre una disciplina organica in materia di esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza sussidiaria, allo scopo di individuare i soggetti a tal fine abilitati e le rispettive competenze, con particolare riferimento alla precisa individuazione delle stesse rispetto alle attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza.
Precisa che l'intervento legislativo si è reso necessario, da un lato, per ricondurre sotto un'organica disciplina l'esercizio delle molteplici attività, svolte a mezzo di guardie giurate o da altro personale tecnico, quali la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili che richiedano speciali misure di sicurezza, di mezzi di trasporto, di sistemi di sicurezza, di video sorveglianza, ovvero connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, con esclusione delle indagini difensive disciplinate dal codice di procedura penale (originariamente contemplate dalle proposte di legge in esame e successivamente escluse), rispetto alle quali può insorgere la necessità di prevenire e contrastare illeciti, anche penali, in rapporto diretto ed immediato con i beni vigilati. D'altro lato, un intervento legislativo in materia si è reso necessario ed indifferibile in quanto la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 3 aprile 2002, alla quale il Governo italiano ha risposto con nota del 6 giugno 2002, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento sulle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza privata. L'approvazione del provvedimento in titolo rappresenterebbe pertanto una via per evitare l'insorgere di conseguenze negative a carico delle imprese italiane operanti nel settore, derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
In proposito, segnala come, in sede europea, si confrontino una linea di pensiero che include tout court la sicurezza sussidiaria nell'ambito dei servizi per i quali vale il principio della libertà di circolazione e un'altra posizione, fatta propria dal Governo italiano, in forza della quale tale attività, pur se qualificabile astrattamente come «attività di servizio», è connotata anche da altri elementi, quali la disponibilità di armi, la

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tutela dei beni e, in alcuni casi, anche delle persone, che giustificano l'adozione di una disciplina differenziata.
Al riguardo, fa presente come la posizione sostenuta dal Governo italiano nell'ambito della suddetta procedura, trovi in qualche modo riscontro nell'impostazione seguita nel provvedimento in oggetto, che riconosce alle attività di vigilanza privata un rilievo parzialmente pubblicistico, nella misura in cui prevede vincoli amministrativi all'esercizio della predetta attività, rischiando tuttavia di prestare il fianco ad ulteriori censure formulate in sede comunitaria, atteso che, tra i motivi alla base della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, vi sarebbe la mancata liberalizzazione del settore della vigilanza privata, in violazione della normativa comunitaria.
Manifesta tuttavia la piena condivisione rispetto all'impostazione seguita dal testo licenziato dalla I Commissione che, nel contemperamento delle contrapposte esigenze della libera circolazione dei servizi e della predisposizione di controlli particolari rispetto all'esercizio di quel particolare servizio che è la vigilanza privata, ha, in qualche modo, fatto prevalere la seconda.
In proposito, fa presente che tale impostazione, quanto ai profili che più interessano la Commissione, in materia di organizzazione delle imprese preposte alla gestione ed all'esercizio dei servizi, si traduce nella individuazione di un peculiare sistema di controlli ed autorizzazioni che contrassegnano l'intera vita delle imprese stesse.
Con riferimento alle singole disposizioni recate dal testo, fa presente che esso, composto di 7 capi e di 33 articoli, individua, all'articolo 1, nell'ambito del Capo dedicato alle disposizioni di carattere generale, gli aspetti principali della normativa introdotta dal provvedimento in oggetto.
In particolare, esso precisa che le attività di sicurezza sussidiaria sono volte ad evitare il danno o il pregiudizio alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, e che esse sono svolte da soggetti privati in ambiti che la legge non riserva alla forza pubblica.
L'articolo 1 pone, in termini generali, una sostanziale demarcazione tra le attività, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, e quelle che possono essere svolte a mezzo di custodi o altri operatori. In particolare, mentre le guardie giurate possono, tra l'altro, procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia, gli operatori abilitati non possono svolgere funzioni, né attività, né interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Dalla citata distinzione, discende un diverso regime delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività, nonché l'attribuzione di diverse facoltà in capo agli operatori. A titolo di esempio, ai sensi del provvedimento in oggetto, devono considerarsi attività di sicurezza sussidiaria tanto i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e svolti dagli istituti di vigilanza e di sicurezza a mezzo di guardie giurate, quanto i servizi di vigilanza e custodia connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.
Il successivo articolo 2 disciplina quindi il regime delle autorizzazioni di polizia necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza privata, che possono essere peraltro svolte solo in relazione a specifici incarichi aventi fonte contrattuale e conferiti dall'avente diritto che abbia la piena disponibilità dei beni da custodire o vigilare.
L'articolo 3 subordina quindi il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza o di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati, ovvero all'esercizio degli ulteriori servizi di vigilanza privata,

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nonché all'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
I successivi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 4), il regime cui sottostanno diniego, revoca e sospensione delle autorizzazioni (articolo 5), introducono una speciale dichiarazione di inizio attività sostitutiva delle autorizzazioni per le imprese stabilite in Stati dell'Unione Europea (articolo 6), consentono agli enti pubblici, ad altri enti collettivi ed ai privati, di esercitare in forma diretta, a mezzo di guardie giurate, le attività di vigilanza privata (articolo 7) ed istituiscono, presso il Ministero dell'interno, una commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, che tiene, tra l'altro, il registro professionale previsto dal provvedimento (articolo 8).
Segnala quindi il disposto dell'articolo 10, istitutivo del registro di coloro che esercitano professionalmente le attività di vigilanza, ricalcando la distinzione, prima enunciata, tra direttori e institori di istituti di vigilanza e sicurezza competenti in materia di trasporto valori e scorta a valori, ovvero di ulteriori forme di sicurezza e vigilanza da un lato e di operatori nel settore e guardie giurate dall'altro.
Il successivo Capo II reca disposizioni in materia di istituti di vigilanza e sicurezza e di guardie giurate, con particolare riguardo al regime delle autorizzazioni e all'individuazione delle attività che devono essere svolte mediante le guardie giurate, da impiegare in conformità alle norme di servizio approvate dal questore. Si precisa, tra l'altro, che le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte. Si precisa quindi che l'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
Illustra quindi il successivo Capo III, recante disposizioni in materia di servizi di trasporto valori e scorta a valori, precisando che gli stessi possano essere esercitati anche a mezzo di guardie giurate che siano in possesso dei requisiti professionali per lo specifico impiego.
Il Capo IV reca invece disposizioni in materia di servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria, precisando che i suddetti servizi sono svolti a mezzo di operatori a ciò abilitati, i quali non possono svolgere funzioni, né attività, né interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Tali operatori sono iscritti in apposito registro tenuto presso la questura competente per territorio.
Il Capo V disciplina quindi le attività di investigazione e ricerca per conto di privati, ad esclusione delle indagini difensive di cui al codice di procedura penale,

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soggette ad autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto. Il Capo VI concerne quindi la disciplina delle attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, sottoposte ad autorizzazioni ed i cui operatori sono iscritti in apposito registro.
Da ultimo, segnala che il Capo VII reca infine misure in materia di sanzioni penali, agevolazioni finanziarie, reca le disposizioni transitorie e finali e dispone talune abrogazioni.
Alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole nella quale evidenziare, eventualmente, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, talune modifiche che sarebbe opportuno introdurre.

Sergio GAMBINI (DS-U), alla luce della complessità della materia oggetto del provvedimento ed atteso che essa, quanto alla disciplina dell'esercizio delle attività di vigilanza privata in forma imprenditoriale, appare investire aspetti di competenza della X Commissione, propone di rinviare l'espressione del parere di competenza in occasione della prima seduta utile al termine della sospensione estiva dei lavori dell'Assemblea, consentendo così di svolgere, sulle disposizioni recate dal testo, un approfondito esame.

Bruno TABACCI, presidente, ritiene che la proposta del deputato Gambini sia condivisibile, ove la stessa non dovesse risultare incompatibile con i tempi di esame del provvedimento in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
C. 301 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come il testo trasmesso dalla I Commissione, di cui è prevista la discussione in Assemblea a partire da settembre, sia composto di otto capi. Il Capo I reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, si chiarisce che la legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, la vigilanza sui mezzi di trasporto, la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione, la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di tele allarme e i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, che non comportino l'uso di armi o altri strumenti di coazione. Rientrano pure nelle attività di sicurezza sussidiaria il trasporto e la scorta a valori. Altre specificazioni del campo di applicazione della normativa sono elencate nell'articolo 1.
L'intera legge cerca di contemperare le esigenze di sicurezza e i diritti costituzionali fondamentali. Così l'articolo 2 prevede un autorizzazione di polizia, che non può essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.

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Per quanto riguarda le competenze della Commissione, va segnalato che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale assicurativa e contributiva a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza. I titolari dell'autorizzazione sono poi tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi appena indicati.
L'articolo 7 consente agli enti pubblici, agli altri enti collettivi ed ai privati, previo nulla osta del prefetto competente, di esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria.
L'articolo 8 istituisce, presso il ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge e negli altri casi previsti dalla stessa, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di sicurezza sussidiaria e tiene il registro professionale delle persone che esercitano attività di sicurezza sussidiaria. Ai componenti della commissione consultiva centrale non è dovuto alcun compenso né rimborso spese. Stesso trattamento spetta ai componenti degli osservatori regionali previsti dall'articolo 10, che possono essere istituiti per monitorare le attività di sicurezza sussidiaria e formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Il Registro professionale, istituito presso il ministero dell'interno, è diviso in 10 sezioni. Per iscriversi al registro, tra gli altri requisiti, occorre essere assicurati per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, ove necessario, per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
Il Capo II regola gli istituti di vigilanza e di sicurezza e le guardie giurate. Esso specifica che l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria è rilasciata dal prefetto. L'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse. Con il regolamento di attuazione, sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 10 nonché delle relative annotazioni o di cancellazione.
L'articolo 15 disciplina i requisiti professionali delle guardie giurate, che sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione centrale e la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza Stato-regioni promuove altresì l'adozione dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria. Gli oneri relativi alla formazione sono suddivisi tra le regioni e le province autonome e le aziende da cui dipende il personale che partecipa ai corsi. Le aziende devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dell'azienda anche le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra

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ad ogni effetto nella formazione permanente del personale. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità non superiore a dieci anni. Decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento, salvo che per gli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il ministero dell'interno può inoltre organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali, la certificazione di qualità dei corsi, la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi e la progettazione e erogazione di corsi di formazione o specializzazione destinati ai docenti che formeranno gli addetti alla sicurezza negli enti di formazione periferici.
In base all'articolo 16, la cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
Il Capo III regola i servizi di trasporto valori e scorta a valori, il Capo IV i servizi di custodia e gli altri servizi di sicurezza secondaria, il Capo V le attività di investigazione e ricerche, il Capo VI le attività di recupero crediti, consistente nell'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, riproponendo lo stesso schema autorizzativi delle attività già esposto. Il capo VIII contiene disposizioni diverse e finali, stabilendo che l'esercizio senza autorizzazione delle attività di sicurezza previste è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.
L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la medesima pena ridotta da un terzo alla metà. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2000 euro a 10.000 euro. Infine, fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. Seguono misure agevolative e le disposizioni transitorie e finali, nonché l'elenco delle disposizioni che verrebbero abrogate con l'approvazione del testo in esame.
Formula infine una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Pietro GASPERONI (DS-U) invita il presidente a prevedere un'audizione del ministro del lavoro - che ha già dichiarato la propria disponibilità in proposito - in

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merito ai risultati degli incontri tra le parti sociali per le modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che compirà ogni sforzo per svolgere tale audizione, sebbene si frappongano considerevoli difficoltà in relazione ai pressanti impegni nelle aule parlamentari prima della chiusura estiva; ricorda peraltro che il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che fornirà risposta scritta ai quesiti che gli sono stati posti nel corso della sua recente audizione in Commissione, quesiti cui non ha potuto fornire subito risposta a causa delle imminenti votazioni in Assemblea. Rileva altresì che il ministro Maroni ha assicurato che fornirà tempestivamente informazioni e documentazione alla Commissione in merito agli incontri tra le parti sociali sulle modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.

 

CentroStudiSicurezza alle ore 20:43
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ECCO IL NUOVO PACCHETTO SICUREZZA DI PISANU

Il pacchetto Pisanu sarà approvato la settimana prossima. Dalle espulsioni al prelievo di saliva. E cco il pacchetto antiterrorismo di Pisanu

ROMA - Diciannove articoli e, in calce, la data di oggi. E' il decreto "recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" che il governo ha presentato in Parlamento. Tra le misure del provvedimento, anche quelle che prevedono "il prelievo coattivo" della saliva nei confronti di sospetti terroristi; il carcere fino a 4 anni per chi è in possesso di un documento falso valido per l'espatrio; il permesso di soggiorno elettronico. In più si ampliano, per i reati di terrorismo, i casi di arresto obbligatorio.

Indagini
Il decreto Pisanu estende le misure già in vigore per la lotta alla criminalità organizzata in materia di colloqui investigativi anche alle indagini legate al finanziamento del terrorismo, "al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili".

Permessi di soggiorno
Sono previsti come premio a un cittadino straniero che collabora con l'autorità giudiziaria o con gli organi di polizia.

Espulsioni
Il prefetto può disporre, informando preventivamente il ministro dell'Interno, l'espulsione dello straniero nei cui confronti vi sono "fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali. Contro il decreto di espulsione è previsto il ricorso al Tar".

Intercettazioni
L'articolo 4 del decreto antiterrorismo riguarda le nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa e dà al presidente del Consiglio il potere di delegare ai direttori dei servizi di intelligence a chiedere al magistrato l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche preventive.


Task force
Il ministro dell'Interno può mettere in piedi "apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale".

Tabulati e Internet
L'art. 6 stabilisce che i dati sul traffico telefonico e telematico "debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico". Inoltre è stabilito che gli acquirenti delle schede telefoniche debbono esibire un documento di riconoscimento al momento dell'acquisto.

Sugli esercizi pubblici di internet point è previsto che "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore". La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefonici pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia locale.

Esplosivi
Un giro di vite è previsto riguardo l'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e agli altri esplosivi di seconda e terza categoria.

Volo
Il decreto prevede che il ministro dell'Interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei brevetti civili e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore ai due anni, al nullaosta preventivo del questore.

Identificazione
L'articolo 10 detta nuove norme sulla identificazione delle persone, fra queste il prelievo della saliva. Nell'art. 10 del decreto vi è anche l'inserimento dell'art. 497-bis del codice penale e cioè che: "Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica il documento falso o lo deteniere fuori dai casi di uso personale.

Arruolamento
L'articolo 15 prevede il reato di arruolamento di terroristi con la reclusione da 7 a 15 anni. Da 5 a 10 anni per chi addestra terroristi.

Guardie giurate
Si prevede l'uso di guardie giurate per la vigilanza sussidiaria nei porti, stazioni ferroviarie e stazioni di metropolitane.

(27 luglio 2005)

CentroStudiSicurezza alle ore 18:21
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martedì, 19 luglio 2005

OMICIDIO TASSISTA, UDIENZA A SETTEMBRE

È fissata al 19 settembre l'udienza preliminare a carico di Aldo Montessoro, 56 anni, l' ex guardia giurata dell'ospedale San Martino di Genova che il 23 giugno 2004, a Monterondo di Gavi, ha ucciso con quattro colpi di pistola il tassista genovese Alessandro Garaventa, di 36 anni. L'accusa è di omicidio volontario aggravato. Il difensore chiederà la perizia psichiatrica e il giudizio abbreviato. L'omicidio - secondo la versione fornita dallo stesso indagato - è avvenuto a conclusione di una banale discussione:il passeggero del taxi, ovvero Montessoro, cercava una stradina di campagna dove intendeva togliersi la vita, oppresso dalla malattia della moglie, dai suoi problemi di salute e dai debiti, ma il tassista non la trovava ed era stufo di girare a vuoto tra le colline del Gavi. Quella sera Montessoro era salito sul taxi davanti alla stazione Principe di Genova, facendosi accompagnare nella zona di Monterotondo dove in passato lui e la moglie avevano pensato di costruirsi una casa.Ma a causa del buio Garaventa non riusciva a individuare la stradina e, spazientito, voleva fare scendere Montessoro. L'indagato - sempre secondo quanto ha raccontato agli inquirenti - in quel momento ha temuto di essere colpito dal tassista e per paura gli ha sparato uccidendolo.

CentroStudiSicurezza alle ore 08:24
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GUARDIE GIURATE SOTTO ACCUSA

Guardie giurate nel mirino dei Carabinieri: l'accusa è di furto e ricettazione

Sette guardie giurate denunciate per ricettazione e una arrestata per furto: sembra un paradosso, ma è la realtà. E’ accaduto in Valdichiana, dove i Carabinieri della compagnia di Cortona hanno scoperto, dopo la denuncia del proprietario di un negozio di elettrodomestici, che a prelevare la merce dagli espositori era stato proprio un vigilantes in servizio in quell’esercizio commerciale. Da questa scoperta i militari, visionando i filmati delle telecamere interne, sono arrivati anche a denunciare sette colleghi dell’arrestato per il reato di ricettazione. La guardia giurata arrestata è stata sospesa dal servizio, mentre sul conto delle altre, appartenenti tutte allo stesso istituto di vigilanza aretino, si sta decidendo se prendere o no provvedimenti analoghi.
La merce sparita dal negozio aveva un valore complessivo di circa 10mila euro.

CentroStudiSicurezza alle ore 08:17
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