La proposta di legge della sinistra e' improponibile. Proprio per questo la metteremo a confronto con la nostra, l'unica degna di nota e che cambierebbe realmente il settore.
I Commissione - Martedì 14 giugno 2005
ALLEGATO 3
Disciplina degli istituti di vigilanza privata. C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE
ART. 4.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dipendente o comunque impiegato con le seguenti: impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione.
4. 100.Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio, e dalle prescrizioni dell'autorità. In mancanza l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal Prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 7, o da specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, di quelli delle organizzazioni sindacali del personale interessato e dalle Associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurarne, per quanto possibile, l'uniformità a livello nazionale. Il decreto dovrà comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascun'ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
4. 15 (nuova formulazione) Relatore.
ART. 5.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: fermo restando che la presenza nel territorio di un istituto o gruppi di istituti partecipanti o controllati da una medesima società o impresa non può superare il 30 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese, individuate, su base regionale o interregionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le attività produttive, che nessun istituto o gruppo di istituti controllati da una medesima società o impresa può impiegare, nella provincia in cui opera, un numero di
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guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore ad un terzo delle forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza della stessa provincia e che deve essere comunque assicurata, in ciascuna provincia la pluralità dell'offerta».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 2, sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge possono essere inoltre negate quando sia presente nel territorio un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
5. 10 (nuova formulazione) Relatore.
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione Europea).
1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, la licenza può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:
a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;
b) le autorità dello stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2 è determinato tenendo conto di quella versata nello Stato di stabilimento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti amministrativi con le competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea».
5. 0100.Relatore.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove acquisito il nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
Conseguentemente, al medesimo articolo 6, sopprimere il comma 4.
6. 1.Schmidt (nuova formulazione proposta dal relatore).
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ART. 7.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. 100.Relatore.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Osservatorio regionale).
1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali, con il compito di:
a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;
b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;
c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministero dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della Regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al precedente comma:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.
3. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della regione e rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate. Il prefetto del capoluogo di regione, d'intesa con il presidente della Corte di appello e con il procuratore generale della Repubblica competenti, può invitare alle riunioni dell'osservatorio componenti dell'ordine giudiziario.
4. Ai componenti dell'osservatorio non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
7. 01 Lucidi (ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore).
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Registro professionale).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
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c) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
c-bis) dei direttori e degli institori delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti;
d) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
d-bis) degli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;
e) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
f) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
f-bis) dei titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza;
g) delle guardie giurate adibite al trasporto valori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c), con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quelli di cui agli articoli 18, comma, e 24, comma 1;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a).
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o regolamento che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali ed al registro delle imprese.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico delle imprese.
8. 13.Relatore (ulteriore nuova formulazione).
ART. 9.
All'articolo 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nella
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licenza, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto valori, per quelle di vigilanza a cantieri o altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo e non sussistano particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.
9. 100.Relatore.
ART. 10.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste ad esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
10. 100.Relatore.
ART. 11.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
11. 100.Relatore.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
Conseguentemente:
a) all'articolo 22, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di
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una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) all'articolo 24, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
12. 100.Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e custodia a norma delle disposizioni vigenti in altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
12. 102.Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse.
12. 101.Relatore.
ART. 13.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione nell'albo provinciale di cui all'articolo 12. Il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, richiesti anche per il rilascio della licenza di porto di pistola, è accertato da apposite commissioni mediche, sostituite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza permanente di cui al comma 1, osservati i criteri tecnici generali e la periodicità degli accertamenti definiti con il medesimo decreto.
13. 100.Relatore.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Sospensione e cessazione della qualifica di guardia giurata).
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nei registri di cui agli articoli 8 e 12 nei quali l'interessato risulta iscritto.
2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei
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requisiti di cui all'articolo 12, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dai registri di cui agli articoli 8 e 12, che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
5. Nessuno può assumere guardie giurate che non siano iscritte nei registri di cui agli articoli 8 e 12.
14. 100.Relatore.
martedì, 21 giugno 2005
PRESENTAZIONE







