I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
Pag. 13
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
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Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
I Commissione - Martedì 22 giugno 2004
Pag. 13
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini. Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini 7. 16.FoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il disegno di legge C. 5072 del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, n. 119 del 2004, già approvato dal Senato, e recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, richiamato quanto osservato in premessa al parere, approvato dal Comitato il 21 gennaio 2004, avente ad oggetto il disegno di legge C. 4592 del Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 347 del 2003, sul quale il disegno di legge in esame incide, mediante l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative, rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, osservato inoltre che l'articolo 6 del provvedimento in esame, apportando modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, appare riconducibile altresì alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE
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