VI FINANZE
Disposizioni in materia di sicurezza ausiliaria.
Testo unificato C. 301 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 301 Lucidi ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative all'ambito di applicazione delle norme sull'attività di sicurezza sussidiaria, alla disciplina generale delle autorizzazioni e delle attività autorizzate, nonché al diniego, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse. Il Capo disciplina inoltre l'esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria, istituendo altresì la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, gli osservatori regionali competenti in materia, nonché il Registro professionale delle persone che esercitano tale attività.
Il Capo II regolamenta gli istituti di vigilanza e le guardie giurate, stabilendo i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di vigilanza ed i relativi obblighi, l'impiego delle guardie giurate, la procedura per la nomina a guardia giurata ed i relativi requisiti professionali, nonché la procedura per la sospensione e cessazione di tale qualifica.
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Il Capo III regolamenta i servizi di trasporto e scorta valori, disciplinando il rilascio delle relative autorizzazioni, le modalità di esecuzione dei servizi, nonché l'impiego delle guardie giurate.
Il Capo IV regolamenta i servizi di custodia e gli altri servizi di sicurezza secondaria, disciplinando il rilascio delle relative autorizzazioni, l'impiego degli operatori abilitati, nonché il registro in cui devono essere iscritti tali soggetti.
Il Capo V regolamenta le attività di investigazione e ricerche, disciplinando la procedura di rilascio delle relative autorizzazioni e gli obblighi dei soggetti autorizzati.
Il Capo VI disciplina le attività di recupero crediti, disciplinando il rilascio delle autorizzazioni, le modalità di svolgimento delle attività ed il Registro degli agenti di recupero.
Il Capo VII contiene le disposizioni finali, nell'ambito del quale sono contemplate le sanzioni penali, le norme di carattere fiscale, le disposizioni transitorie e le abrogazioni.
Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione segnala l'articolo 4, comma 7, il quale prevede che il questore, nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli istituti di vigilanza, possa avvalersi, tra l'altro, degli accertamenti svolti dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria dei medesimi istituti.
In merito a tale disposizione rileva come non risulti del tutto chiaro se il questore debba avvalersi solo di accertamenti già effettuati o possa promuoverne in prima persona.
L'articolo 10, comma 2, lettera f), prevede, tra l'altro, che al Registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza previste dal provvedimento possano iscriversi le persone assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti l'attività o professione esercitata, stabilendo inoltre che i direttori o institori degli istituti o delle imprese di sicurezza ausiliaria siano assicurati per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'Interno.
Al riguardo segnala come non risulti chiaro quale sia l'effetto del mancato rinnovo della copertura assicurativa, risultando invece opportuno stabilire il ritiro o la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato rinnovo della copertura assicurativa.
L'articolo 14, comma 3, prevede, tra l'altro, che la nomina delle guardie giurate sia subordinata all'iscrizione, da parte dell'istituto di vigilanza richiedente, «ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti».
In merito a tale disposizione rileva l'opportunità di migliorarne la formulazione, prevedendo che l'autorizzazione sia subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento.
L'articolo 25 comma 2 lettera f), prevede che l'iscrizione nel registro degli operatori abilitati a svolgere i servizi di custodia sia subordinata, tra l'altro, all'iscrizione «ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti».
Anche in merito a tale disposizione rileva l'opportunità di migliorarne il testo, prevedendo che l'autorizzazione sia subordinata alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 del provvedimento.
In generale, rileva inoltre come ai Capi V e VI, relativi alle attività di investigazione ed a quelle di recupero crediti, non sia prevista alcuna forma di copertura assicurativa per la responsabilità civile.
L'articolo 28, comma 7, stabilisce, nei confronti delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti per conto dei terzi, il divieto di accesso agli archivi dei concessionari della riscossione.
In merito a tale disposizione evidenzia come essa consenta comunque l'accesso agli archivi della pubblica amministrazione: in tale contesto occorrerebbe precisare che il divieto stabilito con riferimento
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agli archivi dei concessionari si riferisce anche alle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'Anagrafe tributaria.
L'articolo 31, prevede, al comma 2, che le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza e trasporto valori possono essere assoggettate all'aliquota ridotta, nel rispetto della normativa europea.
In merito a tale disposizione rileva come non sia in alcun modo indicato a quale imposta si applichi il beneficio ivi previsto, né quale sia, concretamente, la misura dell'agevolazione, risultando peraltro necessario integrare il contenuto della previsione normativa.
Il comma 3 prevede che, qualora gli istituti di vigilanza e sicurezza assolvano funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto. La disposizione specifica che le aliquote IVA sono, in ogni caso, ridotte alla metà per i servizi di vigilanza o trasporto valori effettuati con impiego di manodopera superiore allo standard minimo di sicurezza.
In merito alla formulazione di tale disposizione rileva come essa non risulti chiara, in particolare per quanto riguarda la concreta definizione delle prestazioni esenti e di quelle assoggettate ad aliquota ridotta.
Rileva inoltre come, sulla base della normativa comunitaria in materia di IVA, le aliquote di tale imposta non possono essere liberamente modificate dagli Stati membri, i quali possono casomai prevedere l'applicazione di una aliquota ridotta su talune prestazioni di beni o servizi indicati nell'allegato H della VI direttiva in materia di IVA. Pertanto, la disposizione dovrebbe essere riformulata prevedendo l'applicazione di una aliquota ridotta.
Il comma 4 stabilisce che le domande relative ai rinnovi ai titoli di polizia, al decreto di nomina ed al porto d'armi sono esenti da imposte.
In merito a tale disposizione rileva l'opportunità di precisare meglio la portata dell'esenzione, la quale potrebbe essere riferita alle imposte, alle tasse e ad ogni altro diritto relativo a tali domande.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) osserva preliminarmente come le attività regolamentate dal provvedimento in esame siano caratterizzate da grande delicatezza, e debbano pertanto essere affidate a personale qualificato e adeguatamente formato, evitando il ricorso a forme di flessibilità e precariato che potrebbero risultare al riguardo particolarmente controproducenti e pericolose. Suggerisce quindi di richiamare, nel parere, l'attenzione della Commissione di merito su tale importante aspetto, che pure non rientra negli ambiti di competenza della Commissione.
Ritiene inoltre necessario evidenziare l'opportunità di verificare la compatibilità delle agevolazioni tributarie recate dall'articolo 31 con le disposizioni comunitarie in materia.
Evidenzia altresì come le attività di sicurezza ausiliaria presentino una elevata pericolosità intrinseca, considerando per tale ragione indispensabile prevedere idonee coperture assicurative, a carico degli istituti delle società di vigilanza e non già dei singoli lavoratori, per indennizzare i danni derivanti da eventuali incidenti che coinvolgano cittadini innocenti.
Ettore ROMOLI (FI) osserva come il provvedimento presenti taluni problemi di coerenza normativa, segnalando in particolare la necessità di chiarire le disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 4, che potrebbero essere interpretate nel senso di consentire al questore lo svolgimento di compiti di accertamento fiscale del tutto impropri.
Condivide inoltre l'esigenza di prevedere adeguate coperture assicurative di carattere generale a tutela dei terzi eventualmente coinvolti in incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività di sorveglianza e sicurezza ausiliarie, osservando altresì, con riferimento al comma 7 dell'articolo 28, l'opportunità di assicurare la
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tutela della riservatezza dei dati personali anche con riferimento alle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Mario LETTIERI (MARGH-U) esprime condivisione per le osservazioni formulate dai deputati intervenuti, osservando come la materia della sicurezza sussidiaria sia particolarmente complessa e delicata, e richieda una regolamentazione precisa e stringente. Rileva in particolare la necessità di dedicare grande attenzione alla formazione del personale impiegato, il quale deve essere inquadrato dagli istituti di vigilanza con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, evitando forme di precariato nocive e pericolose.
Antonio MARZANO, presidente, pur concordando con la necessità di assicurare un'adeguata formazione professionale del personale, ritiene che, in taluni ambiti, quali ad esempio quelli della sorveglianza ad impianti ed a strutture operative solo stagionalmente, sia inevitabile il ricorso a qualche forma di flessibilità del lavoro.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, condivide le osservazioni formulate dai deputati intervenuto circa la necessità di garantire un'adeguata formazione dei lavoratori impegnati in funzioni così delicate e difficili, le quali, riguardando aspetti non direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, possono essere oggetto di una premessa del parere.
Formula quindi, alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato).
Giorgio BENVENUTO (DS-U), ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata ad accogliere i suggerimenti da lui formulati, preannunziando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.
Mario LETTIERI (MARGH-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.
VII AMBIENTE
SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 luglio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato C. 301 Lucidi e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame.
Antonio MEREU (UDC), relatore, segnala che il provvedimento in esame disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto con i beni vigilati. Non essendovi profili di interesse per quanto concerne la competenza della VIII Commissione, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.
Pietro ARMANI, presidente, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore, rileva l'opportunità di comprendere le ragioni per le quali il provvedimento in esame è stato trasmesso alla VIII Commissione per l'espressione del parere.
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Antonio MEREU (UDC), relatore, rileva che il provvedimento è stato inviato dalla Commissione di merito, per l'espressione del parere, in quanto talune proposte di legge abbinate contenevano disposizioni in materia di vigilanza venatoria; osserva, tuttavia, che tali disposizioni non si riscontrano nel testo unificato oggi all'esame della VIII Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.25.
IX TRASPORTI
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato C. 301 Lucidi e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di competenza recate dal testo unificato delle proposte di legge C. 301 e abbinate, recanti disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria, così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito. Il provvedimento in esame ha per obiettivo la disciplina del settore della polizia privata, recando disposizioni relative agli istituti di vigilanza privata e alla figura professionale della guardia giurata. Si tratta di una materia di evidente rilievo considerato che tali soggetti svolgono un importante ruolo sociale integrando l'azione di prevenzione e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico di competenza degli organi istituzionali
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dello Stato. Il testo unificato delle proposte di legge in esame è particolarmente articolato, essendo composto da trentatré articoli suddivisi in sette capi. Per quanto concerne le materie di competenza della IX Commissione, occorre segnalare che, nell'ambito del Capo I recante le disposizioni di carattere generale, l'articolo 1 individua le attività di sicurezza sussidiaria che sono rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica, specificando che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge. Il comma 2 del citato articolo 1 reca un elenco delle attività di sicurezza sussidiaria, svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza, a mezzo di guardie giurate e dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8, in cui figura, tra l'altro, la vigilanza delle aziende, pubbliche e private, delle telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, nonché aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, che per la pericolosità delle materie custodite o lavorate o per il loro valore, devono essere considerati, anche in vita potenziale, come obiettivi sensibili. Nell'elenco è prevista altresì la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati. Il comma 5 dello stesso articolo 1 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi sentita la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, possono essere individuate altre attività di sicurezza sussidiaria, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale. Il comma 6 stabilisce che il provvedimento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di investigazione e ricerca per conto di privati, mentre, al successivo comma 7, si prevede che il regolamento di attuazione della legge detti le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza.
Nell'ambito dell'articolo 4, che reca la disciplina generale delle attività autorizzate, il comma 5 dispone che l'attività tecnico-operativa degli istituti e delle imprese, ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà, tra l'altro, di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
L'articolo 7, sull'esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria, prevede che gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
Nell'ambito del Capo III relativo ai servizi di trasporto valori e scorta a valori, l'articolo 17, sulla disciplina delle autorizzazioni, stabilisce, al comma 1, che le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione e di specifica capacità tecnica ed organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno. Ai sensi del comma 2, le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di esecuzione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la citata Commissione, allo scopo di assicurare la funzionalità ed efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte ed il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità. Al
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comma 3 si individuano come di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto. Per i servizi, di cui al comma 3, il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate (comma 4). Il comma 5 prevede che il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento del servizio, nonché degli accordi-tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi caratteristiche di sicurezza per il trasbordo e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto.
Il successivo articolo 18, sulla scorta valori, dispone che fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito ed altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 7, debitamente addestrate per lo specifico servizio. L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'interno stabilisce le modalità di esecuzione dei servizi per assicurare, tra l'altro, la omogeneità dei mezzi di trasporto. In base all'articolo 20, l'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 17 comprende anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al deposito del denaro o altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. Infine l'articolo 21, sull'impiego delle guardie giurate, stabilisce che non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta di valori guardie giurate che non siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego (comma 1).
In conclusione, alla luce delle rilevanti finalità perseguite dal provvedimento in esame e in considerazione delle misure straordinare adottate di recente dal Consiglio dei ministri, che prevedono il coinvolgimento di soggetti privati nello svolgimento di attività connesse all'azione di contrasto al terrorismo internazionale, formula una proposta di parere favorevole.
Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
DL 144/2005: Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale.
C. 6045 Governo.
(Parere alla I e II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame.
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il proprio parere, per le parti di competenza, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2005, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale». Il decreto-legge in esame, composto originariamente di diciannove articoli, è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato. Come evidenziato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, il provvedimento è volto, innanzitutto, a rendere «più ampia ed efficace l'azione di contrasto del terrorismo internazionale,
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mediante specifiche e mirate misure volte a perfezionare norme ed istituti già in vigore nonché a potenziare gli strumenti di indagine e di controllo».
Per quanto attiene ai profili di competenza della IX Commissione, richiama, in particolare, le previsioni recate dagli articoli 7, 9 e 9-bis. L'articolo 7 - modificato al Senato - reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi. Si prevede, in particolare, l'obbligo di richiesta della licenza al questore in capo per colui che intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. L'obbligo di richiesta della licenza decorre, peraltro, dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2007. Sono quindi recate disposizioni in merito al rilascio della licenza, prevedendo che la licenza «si intende rilasciata» dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta.
Si prevede, poi, l'applicazione - nei limiti della compatibilità - delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il titolo I, relativo ai provvedimenti di polizia e alla loro esecuzione, reca infatti al capo III la disciplina delle autorizzazioni di polizia ed al capo IV disposizioni relative all'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e alle contravvenzioni. Il titolo III, relativo agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, prevede al capo II disposizioni relative ai pubblici esercizi, disciplinando requisiti, limiti e condizioni per il rilascio delle relative licenze. Il comma 3 mantiene comunque ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 259 del 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali. Al riguardo, vista la natura derogatoria della disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto-legge in esame, sembra opportuno prevedere che siano mantenute ferme le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia, aggiungendo la specificazione «in quanto compatibili».
Il comma 4 dell'articolo 7 rinvia quindi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la individuazione delle misure che il titolare o il gestore dell'esercizio in cui si svolgono le attività indicate al comma 1 deve osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei dati. Tali misure possono essere disposte anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 122 e al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati. Il decreto del Ministro dell'interno determina, altresì, le misure per una preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Peraltro, va evidenziato che dalla formulazione del comma 4 non risulta chiaro - diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione originario - se le misure da adottare con decreto ministeriale debbano avere efficacia limitata nel tempo, analogamente a quanto previsto al
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comma 1 per l'apertura dei pubblici esercizi o dei circoli che offrano servizi di comunicazione anche telematica.
Il comma 5 affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati. La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.
L'articolo 9 - modificato nel corso dell'esame al Senato - riguarda la disciplina amministrativa dell'attività di volo.
Il comma 1 rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la possibilità di sottoporre - per ragioni di sicurezza - al nulla osta preventivo del questore il rilascio dei titoli abilitativi civili al volo e l'ammissione alle attività di addestramento pratico.
La disposizione in esame fa comunque salve le previsioni dell'articolo 731 del codice della navigazione, della legge n. 518 del 1968, della legge n. 106 del 1985, nonché le altre previsioni di legge o di regolamento, relative alle attività di volo, esclusi i voli commerciali; al conseguimento o il rinnovo dei brevetti, degli attestati o di altre forme di certificazione; nonché di licenze o altre abilitazioni aeronautiche.
Il comma 2 prevede poi che il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 possa - per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica - subordinare al rilascio del nulla osta del questore anche l'attività di volo che si svolge o ha come origine o destinazione il territorio italiano o che sia esercitata da chi sia già in possesso di titoli abilitativi, rilasciati da organismi esteri o internazionali e riconosciuti dall'ordinamento nazionale. Il nulla osta è rilasciato dal questore del luogo in cui l'attività è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione.
Il comma 3 disciplina gli effetti del rifiuto, del ritiro o del mancato rinnovo del nulla osta da parte del questore, per il venire meno dei requisiti che hanno portato al rilascio dello stesso.
Nel corso dell'esame presso il Senato è stato poi aggiunto il nuovo articolo 9-bis, che reca un'autorizzazione di spesa per spese di investimento dell'ENAC finalizzata anche al completamento dei necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti.
In particolare, l'ENAC è autorizzato a far fronte alle spese di investimento per le finalità suddette utilizzando un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Si stabilisce quindi che all'onere finanziario si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'ENAC, come rideterminata dalla Tabella C della legge n. 311 del 2004, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative alla Sicilia e alla Sardegna.
Al riguardo rileva come dalla formulazione della disposizione non sembra evincersi con chiarezza se sussista in capo all'ENAC - e, in caso affermativo, quale forma assuma - un ruolo nella individuazione degli interventi da finanziare per la sicurezza degli aeroporti. Ricorda, infine, che il nuovo articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca misure per la «sicurezza telematica».
In conclusione, viste le finalità di particolare rilievo ed urgenza previste dal provvedimento e tenuto conto degli ambiti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) che tengono conto di quanto testé evidenziato.
Ettore ROSATO (MARGH-U), preso atto della relazione illustrativa del relatore osserva, in relazione al comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento, che il rilascio delle licenze per l'apertura di pubblici esercizi o circoli privati è materia rimessa alla potestà legislativa delle regioni; per tale ragione riterrebbe corretto
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che l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere del relatore segnalasse anche l'opportunità di richiamare, al citato comma, in particolar modo le attribuzioni delle regioni.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera c), ritiene che si dovrebbe soprattutto segnalare che lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per il completamento degli interventi necessari per la sicurezza antiterroristica negli aeroporti è in realtà inadeguato rispetto alle esigenze del settore ed all'attività dei tale organismo. Si chiede quindi se sia stata effettuata una valutazione preventiva delle effettive necessità dell'ente. Pertanto, stante l'esiguità delle risorse, sarebbe, a suo avviso, necessario almeno prevedere che l'ENAC individui, di concerto con il Ministero dell'interno, gli interventi prioritari in vista del potenziamento della sicurezza negli aeroporti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
IX ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 luglio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 301 Lucidi ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali), il 13 luglio scorso, al termine di lungo iter che ha avuto inizio il 5 dicembre del 2002. in proposito, rileva come lo stesso sia il risultato di un lungo lavoro, che ha visto confluire, in un unico testo, le disposizioni recate da molteplici proposte di legge di iniziativa parlamentare e da un disegno di legge di iniziativa governativa.
Rileva quindi che finalità perseguita dal provvedimento, è quella di introdurre una disciplina organica in materia di esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza sussidiaria, allo scopo di individuare i soggetti a tal fine abilitati e le rispettive competenze, con particolare riferimento alla precisa individuazione delle stesse rispetto alle attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza.
Precisa che l'intervento legislativo si è reso necessario, da un lato, per ricondurre sotto un'organica disciplina l'esercizio delle molteplici attività, svolte a mezzo di guardie giurate o da altro personale tecnico, quali la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili che richiedano speciali misure di sicurezza, di mezzi di trasporto, di sistemi di sicurezza, di video sorveglianza, ovvero connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, con esclusione delle indagini difensive disciplinate dal codice di procedura penale (originariamente contemplate dalle proposte di legge in esame e successivamente escluse), rispetto alle quali può insorgere la necessità di prevenire e contrastare illeciti, anche penali, in rapporto diretto ed immediato con i beni vigilati. D'altro lato, un intervento legislativo in materia si è reso necessario ed indifferibile in quanto la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 3 aprile 2002, alla quale il Governo italiano ha risposto con nota del 6 giugno 2002, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento sulle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza privata. L'approvazione del provvedimento in titolo rappresenterebbe pertanto una via per evitare l'insorgere di conseguenze negative a carico delle imprese italiane operanti nel settore, derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
In proposito, segnala come, in sede europea, si confrontino una linea di pensiero che include tout court la sicurezza sussidiaria nell'ambito dei servizi per i quali vale il principio della libertà di circolazione e un'altra posizione, fatta propria dal Governo italiano, in forza della quale tale attività, pur se qualificabile astrattamente come «attività di servizio», è connotata anche da altri elementi, quali la disponibilità di armi, la
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tutela dei beni e, in alcuni casi, anche delle persone, che giustificano l'adozione di una disciplina differenziata.
Al riguardo, fa presente come la posizione sostenuta dal Governo italiano nell'ambito della suddetta procedura, trovi in qualche modo riscontro nell'impostazione seguita nel provvedimento in oggetto, che riconosce alle attività di vigilanza privata un rilievo parzialmente pubblicistico, nella misura in cui prevede vincoli amministrativi all'esercizio della predetta attività, rischiando tuttavia di prestare il fianco ad ulteriori censure formulate in sede comunitaria, atteso che, tra i motivi alla base della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, vi sarebbe la mancata liberalizzazione del settore della vigilanza privata, in violazione della normativa comunitaria.
Manifesta tuttavia la piena condivisione rispetto all'impostazione seguita dal testo licenziato dalla I Commissione che, nel contemperamento delle contrapposte esigenze della libera circolazione dei servizi e della predisposizione di controlli particolari rispetto all'esercizio di quel particolare servizio che è la vigilanza privata, ha, in qualche modo, fatto prevalere la seconda.
In proposito, fa presente che tale impostazione, quanto ai profili che più interessano la Commissione, in materia di organizzazione delle imprese preposte alla gestione ed all'esercizio dei servizi, si traduce nella individuazione di un peculiare sistema di controlli ed autorizzazioni che contrassegnano l'intera vita delle imprese stesse.
Con riferimento alle singole disposizioni recate dal testo, fa presente che esso, composto di 7 capi e di 33 articoli, individua, all'articolo 1, nell'ambito del Capo dedicato alle disposizioni di carattere generale, gli aspetti principali della normativa introdotta dal provvedimento in oggetto.
In particolare, esso precisa che le attività di sicurezza sussidiaria sono volte ad evitare il danno o il pregiudizio alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, e che esse sono svolte da soggetti privati in ambiti che la legge non riserva alla forza pubblica.
L'articolo 1 pone, in termini generali, una sostanziale demarcazione tra le attività, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, e quelle che possono essere svolte a mezzo di custodi o altri operatori. In particolare, mentre le guardie giurate possono, tra l'altro, procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia, gli operatori abilitati non possono svolgere funzioni, né attività, né interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Dalla citata distinzione, discende un diverso regime delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività, nonché l'attribuzione di diverse facoltà in capo agli operatori. A titolo di esempio, ai sensi del provvedimento in oggetto, devono considerarsi attività di sicurezza sussidiaria tanto i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e svolti dagli istituti di vigilanza e di sicurezza a mezzo di guardie giurate, quanto i servizi di vigilanza e custodia connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.
Il successivo articolo 2 disciplina quindi il regime delle autorizzazioni di polizia necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza privata, che possono essere peraltro svolte solo in relazione a specifici incarichi aventi fonte contrattuale e conferiti dall'avente diritto che abbia la piena disponibilità dei beni da custodire o vigilare.
L'articolo 3 subordina quindi il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza o di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati, ovvero all'esercizio degli ulteriori servizi di vigilanza privata,
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nonché all'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
I successivi articoli disciplinano quindi le modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 4), il regime cui sottostanno diniego, revoca e sospensione delle autorizzazioni (articolo 5), introducono una speciale dichiarazione di inizio attività sostitutiva delle autorizzazioni per le imprese stabilite in Stati dell'Unione Europea (articolo 6), consentono agli enti pubblici, ad altri enti collettivi ed ai privati, di esercitare in forma diretta, a mezzo di guardie giurate, le attività di vigilanza privata (articolo 7) ed istituiscono, presso il Ministero dell'interno, una commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, che tiene, tra l'altro, il registro professionale previsto dal provvedimento (articolo 8).
Segnala quindi il disposto dell'articolo 10, istitutivo del registro di coloro che esercitano professionalmente le attività di vigilanza, ricalcando la distinzione, prima enunciata, tra direttori e institori di istituti di vigilanza e sicurezza competenti in materia di trasporto valori e scorta a valori, ovvero di ulteriori forme di sicurezza e vigilanza da un lato e di operatori nel settore e guardie giurate dall'altro.
Il successivo Capo II reca disposizioni in materia di istituti di vigilanza e sicurezza e di guardie giurate, con particolare riguardo al regime delle autorizzazioni e all'individuazione delle attività che devono essere svolte mediante le guardie giurate, da impiegare in conformità alle norme di servizio approvate dal questore. Si precisa, tra l'altro, che le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte. Si precisa quindi che l'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e che le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
Illustra quindi il successivo Capo III, recante disposizioni in materia di servizi di trasporto valori e scorta a valori, precisando che gli stessi possano essere esercitati anche a mezzo di guardie giurate che siano in possesso dei requisiti professionali per lo specifico impiego.
Il Capo IV reca invece disposizioni in materia di servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria, precisando che i suddetti servizi sono svolti a mezzo di operatori a ciò abilitati, i quali non possono svolgere funzioni, né attività, né interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Tali operatori sono iscritti in apposito registro tenuto presso la questura competente per territorio.
Il Capo V disciplina quindi le attività di investigazione e ricerca per conto di privati, ad esclusione delle indagini difensive di cui al codice di procedura penale,
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soggette ad autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto. Il Capo VI concerne quindi la disciplina delle attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, sottoposte ad autorizzazioni ed i cui operatori sono iscritti in apposito registro.
Da ultimo, segnala che il Capo VII reca infine misure in materia di sanzioni penali, agevolazioni finanziarie, reca le disposizioni transitorie e finali e dispone talune abrogazioni.
Alla luce di quanto illustrato, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole nella quale evidenziare, eventualmente, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, talune modifiche che sarebbe opportuno introdurre.
Sergio GAMBINI (DS-U), alla luce della complessità della materia oggetto del provvedimento ed atteso che essa, quanto alla disciplina dell'esercizio delle attività di vigilanza privata in forma imprenditoriale, appare investire aspetti di competenza della X Commissione, propone di rinviare l'espressione del parere di competenza in occasione della prima seduta utile al termine della sospensione estiva dei lavori dell'Assemblea, consentendo così di svolgere, sulle disposizioni recate dal testo, un approfondito esame.
Bruno TABACCI, presidente, ritiene che la proposta del deputato Gambini sia condivisibile, ove la stessa non dovesse risultare incompatibile con i tempi di esame del provvedimento in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
ALLEGATO
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 301 Lucidi ed abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 301 Lucidi ed abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria», risultante dagli emendamenti approvati;
valutate positivamente le finalità perseguite dal provvedimento, volto ad introdurre una disciplina organica in materia di esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza sussidiaria e che consente di offrire un quadro normativo certo ad un settore di particolare rilievo e delicatezza, quale è quello della sicurezza dei cittadini;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
XI Lavoro
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria.
C. 301 e abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Aldo PERROTTA (FI), relatore, rileva come il testo trasmesso dalla I Commissione, di cui è prevista la discussione in Assemblea a partire da settembre, sia composto di otto capi. Il Capo I reca le disposizioni di carattere generale. In particolare, si chiarisce che la legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, la vigilanza sui mezzi di trasporto, la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione, la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di tele allarme e i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, che non comportino l'uso di armi o altri strumenti di coazione. Rientrano pure nelle attività di sicurezza sussidiaria il trasporto e la scorta a valori. Altre specificazioni del campo di applicazione della normativa sono elencate nell'articolo 1.
L'intera legge cerca di contemperare le esigenze di sicurezza e i diritti costituzionali fondamentali. Così l'articolo 2 prevede un autorizzazione di polizia, che non può essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
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Per quanto riguarda le competenze della Commissione, va segnalato che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale assicurativa e contributiva a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza. I titolari dell'autorizzazione sono poi tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi appena indicati.
L'articolo 7 consente agli enti pubblici, agli altri enti collettivi ed ai privati, previo nulla osta del prefetto competente, di esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria.
L'articolo 8 istituisce, presso il ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della legge e negli altri casi previsti dalla stessa, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di sicurezza sussidiaria e tiene il registro professionale delle persone che esercitano attività di sicurezza sussidiaria. Ai componenti della commissione consultiva centrale non è dovuto alcun compenso né rimborso spese. Stesso trattamento spetta ai componenti degli osservatori regionali previsti dall'articolo 10, che possono essere istituiti per monitorare le attività di sicurezza sussidiaria e formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Il Registro professionale, istituito presso il ministero dell'interno, è diviso in 10 sezioni. Per iscriversi al registro, tra gli altri requisiti, occorre essere assicurati per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, ove necessario, per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
Il Capo II regola gli istituti di vigilanza e di sicurezza e le guardie giurate. Esso specifica che l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria è rilasciata dal prefetto. L'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse. Con il regolamento di attuazione, sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 10 nonché delle relative annotazioni o di cancellazione.
L'articolo 15 disciplina i requisiti professionali delle guardie giurate, che sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione centrale e la Conferenza Stato-regioni. La Conferenza Stato-regioni promuove altresì l'adozione dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria. Gli oneri relativi alla formazione sono suddivisi tra le regioni e le province autonome e le aziende da cui dipende il personale che partecipa ai corsi. Le aziende devono altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dell'azienda anche le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra
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ad ogni effetto nella formazione permanente del personale. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità non superiore a dieci anni. Decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento, salvo che per gli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il ministero dell'interno può inoltre organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali, la certificazione di qualità dei corsi, la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi e la progettazione e erogazione di corsi di formazione o specializzazione destinati ai docenti che formeranno gli addetti alla sicurezza negli enti di formazione periferici.
In base all'articolo 16, la cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
Il Capo III regola i servizi di trasporto valori e scorta a valori, il Capo IV i servizi di custodia e gli altri servizi di sicurezza secondaria, il Capo V le attività di investigazione e ricerche, il Capo VI le attività di recupero crediti, consistente nell'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, riproponendo lo stesso schema autorizzativi delle attività già esposto. Il capo VIII contiene disposizioni diverse e finali, stabilendo che l'esercizio senza autorizzazione delle attività di sicurezza previste è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.
L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la medesima pena ridotta da un terzo alla metà. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2000 euro a 10.000 euro. Infine, fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. Seguono misure agevolative e le disposizioni transitorie e finali, nonché l'elenco delle disposizioni che verrebbero abrogate con l'approvazione del testo in esame.
Formula infine una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Sui lavori della Commissione.
Pietro GASPERONI (DS-U) invita il presidente a prevedere un'audizione del ministro del lavoro - che ha già dichiarato la propria disponibilità in proposito - in
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merito ai risultati degli incontri tra le parti sociali per le modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che compirà ogni sforzo per svolgere tale audizione, sebbene si frappongano considerevoli difficoltà in relazione ai pressanti impegni nelle aule parlamentari prima della chiusura estiva; ricorda peraltro che il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che fornirà risposta scritta ai quesiti che gli sono stati posti nel corso della sua recente audizione in Commissione, quesiti cui non ha potuto fornire subito risposta a causa delle imminenti votazioni in Assemblea. Rileva altresì che il ministro Maroni ha assicurato che fornirà tempestivamente informazioni e documentazione alla Commissione in merito agli incontri tra le parti sociali sulle modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Funzionalità di settori della pubblica amministrazione.